Articolo pubblicato il 06/10/2022 da Giuseppe Di Massa
L'ennesima sentenza, questa volta la numero 24534/22 della Cassazione Civile, stabilisce che in merito ad alcune fondamentali informazioni, tra cui la conformità urbanistica (oggetto proprio della sentenza citata), l'esatta intestazione dell'immobile e l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli, l'agente immobiliare risponde in sede civile di ciò che dice, in solido con il proprietario.
Andiamo per gradi: l'agente immobiliare è tenuto a fare o richiedere i documenti relativi alla regolarità urbanistica? La risposta è no.
L'agente immobiliare ha l'obbligo di informare correttamente l'acquirente sull'esatta situazione urbanistica dell'immobile? Sorprendentemente la risposta è ancora no.
L'agente immobiliare deve informare l'acquirente di ciò che sa, cosa che sembra semplissima, ma non è così.
Seil proprietario informa l'agente immobiliare che l'immobile è conforme, l'agente immobiliare sa davvero che lo è? Ovviamente no. Questo è il punto cruciale.
Le sentenze stanno sistematicamente condannando al pagamento dei danni (tramite l'assicurazione obbligatoria RC che ogni agente immobiliare ha a garanzia dei clienti) l'agente immobiliare che informi l'acquirente di qualcosa che non abbia verificato, se si tratta di conformità edilizia, trascrizioni pregiudizievoli e verifica dell'intestatario dell'immobile.
Pertanto riportare su una proposta d'acquisto una informazione ricevuta dal venditore, anche in forma scritta, è altamente pericoloso, quella informazione va verificata con un accesso agli atti in Comune ed una verifica catastale, fatta ovviamente da un tecnico abiliato.
Solo questo genere di controllo consentirà all'agente immobiliare di fornire una risposta, indipendentemente da quanto riferito o scritto, anche in buona fede, dal proprietario.
E se non si fa alcun controllo? Bisogna dire che la situaizone non è nota.
Tra i due estremi, ovvero consocerla davvero o ammettere che non è nota, c'è tutta quella zona grigia che espone l'agente immobiliare alla richiesta del risarcimento.
Attenzione: il risarcimento potrà essere richiesto dal cliente che sia stato danneggiato anche se il contratto non si è concluso (magari proprio per una informazione sbagliata)!