Articolo pubblicato il 21/04/2026 da Giuseppe Di Massa
La sentenza n. 21937/2025 della Corte di Cassazione conferma l’orientamento più equilibrato e sostanzialistico in materia di agibilità, con importanti implicazioni operative:
(fonte lavoripubblici.it)
Cosa ribadisce e chiarisce questa sentenza?
Prima di tutto che la presenza o meno del certificato di agibilità deve essere oggetto di comunicazione da parte del venditore e dell'agenzia alla parte acquirente, che la sua assenza deve essere accettata dall'acquirente e che devono esserci in merito precise pattuizioni.
Nel silenzio invece il venditore risponde della mancanza del certificato, ma non con la nullità dell'atto, ma con un certo grado di inadempimento che può comportare alcune conseguenze, dalla riduzione del prezzo alla restituzione del doppio della caparra.
Va detto però che la prima conseguenza per il venditore è l'obbligo a richiedere il certificato, cosa non sempre semplice perchè coinvolge spesso impiantistica e dinamiche condominiali, in caso non sia in grado di fornire il certificato potrebbe andare in contro alle conseguenze sopra descritte.
Conclusioni
In sinresi esistono molti modi per vendere ed acquistare senza alcuna conseguenza un immobile privo del certificato di agibilità, purchè l'immobile fisicamente abbia comunque tutte le caratteristiche necessarie per poterlo ottenere in futuro.